Art. 5.
(Albi e Ordini professionali).

      1. La legge statale individua le attività professionali regolamentate, disponendo la

 

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formazione di appositi albi professionali e la istituzione di Ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti ai rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli Ordini stessi, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti e la qualità delle prestazioni professionali.
      2. Gli Ordini professionali sono strutturati e articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ciascun Ordine nazionale è costituito da un Consiglio nazionale e dai consigli locali.
      3. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e determinano con regolamento la propria organizzazione nel rispetto della presente legge. I regolamenti sono approvati dal Ministro della giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli Ordini.
      4. Agli Ordini professionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      5. Gli Ordini professionali svolgono le funzioni di tenuta e di aggiornamento degli albi, di formazione e di aggiornamento professionale, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di accreditamento dei percorsi formativi, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale, nonché di informazione al pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche. Nelle materie di loro competenza possono esprimere pareri alle pubbliche amministrazioni.
      6. La presente legge indica in quali casi gli atti e le deliberazioni degli Ordini professionali sono soggetti ad approvazione del Ministro vigilante che, salvo che la legge non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità.
 

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